Regione Umbria e Umbria salute e servizi vincono contro un colosso farmaceutico per la fornitura di farmaci biologici a brevetto scaduto alle Aziende sanitarie ed ospedaliere regionali.

La casa farmaceutica aveva presentato ricorso al Tribunale amministrativo contro la società centralizzata di acquisti di farmaci e prodotti sanitari e contro la Regione, chiedendo l’annullamento della lettera di invito per “Appalto specifico per la fornitura di farmaci biologici a brevetto scaduto alle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Umbria”, del capitolato tecnico, del capitolato d’oneri allegato alla lettera di invito e di ogni altro atto e allegato della procedura e di tutti gli atti connessi, tra determinazioni dirigenziali e documenti istruttori.

L’azienda farmaceutica l’assegnazione nella parte in cui si fa riferimento ai pazienti che “devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell’accordo quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo” (cosidetta clausola di preferenza in favore del primo classificato), “non dovendosi invero attuare alcuna differenziazione tra le offerte classificatesi ai primi tre posti in graduatoria”.

Secondo i giudici amministrativi la Regione Umbria ha operato correttamente “in ragione del risparmio di spesa che le finanze regionali otterrebbero dalle impugnate condizioni di gara di aggiudicazione con il sistema del minor prezzo” e, in secondo luogo, si sarebbe dovuta chiamare in giudizio l’azienda farmaceutica che ha vinto il bando, in quanto portatrice di interessi legittimi.

Mancanza che porta con sé anche l’inammissibilità del ricorso “non potendo più la ricorrente … conseguire alcuna utilità dall’eventuale annullamento delle impugnate disposizioni dell’avviso e dei capitolati tecnico e d’oneri, disciplinanti in termini generali detta clausola di favore”.


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I giudici hanno disposto anche il pagamento delle spese di lite a favore di Umbria salute e servizi da parte della casa farmaceutica.



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