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Limiti alla detenzione di alcolici su aree pubblica per consumo immediato: ecco dove

E’ stata adottata un’ordinanza sindacale (n. 531 del 6 maggio 2022) che, per il periodo dal 6 maggio al 31 ottobre, impone:

-il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro/lattine ai titolari di esercizi di vicinato, ai titolari di distributori automatici (ex d.lgs. n. 114/98) e agli esercenti il commercio su aree pubbliche, operanti nella zona del centro storico e di Fontivegge (nelle vie di cui agli elenchi allegati all’ordinanza), dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo, uniformemente al divieto già imposto ai pubblici esercizi;

-il divieto di detenzione di bevande alcoliche su area pubblica per il consumo immediato ai soggetti fruitori dell’area di Fontivegge (l’elenco delle vie è allegato all’ordinanza), dalle ore 18 alle ore 6 del giorno successivo.

La violazione dell’ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 450 euro (con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante pagamento di tale somma), fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7bis del d.lgs. n. 267/2000.

Link all’ordinanza: https://ente.comune.perugia.it/jalbopretorio/AlboPretorio?servizio=dettaglio&idPratica=21958&.

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