Azienda esclusa dai lavori per la ricostruzione post sisma, il Tribunale amministrativo regionale sposta la competenza ai giudici amministrativi del Lazio e non decide sul caso che riguarda la Valnerina.


La ditta aveva presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, contro la decisione del Ministero dell’Interno Struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma, in relazione al provvedimento che vietava all’azienda di partecipare ai bandi e ai lavori della ricostruzione in quanto sospettata di collusione con la criminalità organizzata. Contro il provvedimento interdittivo si chiedeva una decisione d’urgenza o una sospensione dello stesso per partecipare alle gare d’appalto.


La Struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma istituita presso il Ministero dell’Interno aveva negato alla società l’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori perché “dalle risultanze istruttorie complessivamente considerate è emerso un quadro indiziario tale da far ritenere altamente probabile la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa nei confronti della società in questione”.


Il Ministero si è opposto, ritenendo anche che la competenza fosse del Tribunale amministrativo regionale del Lazio in quanto la struttura chiamata a vigilare ha sede a Roma.


I giudici amministrativi hanno analizzato subito la questione della competenza dando ragione al Ministero: la Struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma è istituita presso il Ministero dell’Interno con competenze di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni “della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici” ed emette “provvedimenti relativi alla sospensione ed al diniego di iscrizione nella c.d. white list e nell’Anagrafe antimafia degli esecutori hanno quale diretta ed immediata conseguenza quella di precludere alle imprese interessate la partecipazione a qualsiasi gara preordinata all’affidamento di lavori nell’ambito degli interventi di ricostruzione effettuate nelle succitate zone del Centro Italia colpite dal sisma” e “l’effetto lesivo dei provvedimenti della Struttura di missione non si esaurisce, quindi, nell’ambito della circoscrizione territoriale di ciascuno dei Tar situati nelle regioni in cui si trovano suddette zone”.



Ne consegue la dichiarazione di “incompetenza territoriale del Tar dell’Umbria, essendo competente a decidere il Tar del Lazio, sede di Roma”.









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