Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria ha emesso un decreto sul ricorso di una società di distribuzione dei giochi, rappresentata e difesa dall’avvocato Cino Benelli, contro la Regione Umbria non costituita in giudizio; nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Comune di Perugia non costituiti in giudizio; per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale 19 ottobre 2020, n. 65, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID”, il cui art. 3 sospende le attività delle sale giochi scommesse e bingo dal 20 ottobre al 14 novembre.
Il Tribunale: “visti il ricorso, depositato il 21.10.2020 e i relativi allegati; visto il perfezionamento della notifica e l’istanza di fissazione di udienza; vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
rilevato che:
– l’istanza in esame evidenzia un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla sospensione delle attività svolgentesi nelle sale giochi, scommesse e bingo, disposta dall’art. 3 del provvedimento regionale impugnato;
– tale disposizione massimizza la restrizione della predetta attività rispetto alle più limitate previsioni restrittive emergenti dal combinato degli artt. 1, comma 6, lett. l del DPCM 13.10.2020 ed 1, lett d3 del DPCM 18.10.2020 (per effetto dei quali l’attività in discorso è consentita limitatamente alle ore 18-21, ma sempre a condizione che le Regioni e le abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurreil rischio di contagio nel settore di riferimento e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10) ;
– la tutela cautelare richiesta a fronte del pregiudizio paventato è destinata nella sostanza ad esaurirsi in questa fase monocratica, poichè la data della prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale dell’istanza (17 novembre 2020) è successiva quella di scadenza (14 novembre 2020) del periodo di sospensione disposto dal provvedimento gravato;
– pertanto è evidente la sussistenza di un danno grave ed irreparabile nell’attesa della trattazione collegiale dell’istanza, tuttavia da contemperarsi con il pressante pubblico interesse espresso dalle prescrizioni del settore e sopra richiamate;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di misura monocratica subordinatamente al rispetto, nelle predette sale, della condizioni richiamate nella parte motiva del presente decreto. Fissa la trattazione collegiale dell’istanza alla camera di consiglio del 17 novembre 2020, sino alla quale il presente decreto avrà comunque effetto, ai sensi dell’art. 56, comma 4, del c.p.a., indipendentemente dalla scadenza (anteriore alla camera di consiglio fissata) del provvedimento sospeso”.